Viene qui proposto l'approfondimento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n.560/2023 riguardante il tema della responsabilità medica e sanitaria della residenza sanitaria assistenziale per anziani, con particolare riguardo al danno da perdita del rapporto parentale

  • Premessa

    Il rapporto che lega il paziente alla struttura sanitaria, va ricondotto nell'ambito della responsabilità contrattuale e in particolare "scaturisce da quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni, che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che lato sensu di ospitalità alberghiera, oltre che in termini di assistenza e protezione, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze". É questo il principio di diritto che emerge dalla recente pronuncia del Tribunale di Catanzaro, II Sezione Civile, nella pronuncia n.560 del 5 aprile 2023.
    Partendo dunque, dal tema della responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, essa costituisce l'ipotesi più frequente nel campo delle infezioni nosocomiali, ed é storicamente ritenuta di natura contrattuale (1). In base alla giurisprudenza maggioritaria, infatti, "la responsabilità della struttura sanitaria é una responsabilità definita a doppio binario, giacché essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per. mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a colore della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c.". Sicché, dal momento in cui la struttura sanitaria decide di avvalersi di un ausiliario per le proprie prestazioni e questi perpetri un errore, la struttura é responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la "libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero,  descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse" (2).
    É stato infatti concordemente affermato dai giudici di legittimità che l'accettazione del paziente presso una struttura sanitaria, comporta la conclusione di un contratto d'opera atipico di spedalità, sulla scorta di una serie di altre prestazioni, che non si esauriscono con l'effettuazione delle cure mediche.
    Ordunque l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, precisa che "l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c. [...] ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c. ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (3), indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega il medico alla struttura sanitaria (4) e dalla natura pubblica o privata di quest'ultima (5). 

  • Il fatto
    La vicenda in esame rientra nella tematica del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito della malpractice medica.
    Per meglio comprendere il danno parentale consiste. nella privazione di un valore personale e non economico, poiché costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, ossia perdita, privazione e preclusione delle reciproche relazioni interpersonali nell'ambito del nucleo familiare.
    Nello specifico il danno da perdita del rapporto parentale, provocato nei prossimi congiunti si concretizza nel vuoto, costituito dall'impossibilità di godere della presenza e del rapporto con chi é venuto meno, con l'irrimediabile distruzione del sistema di vita basato sull'affettività e sulla rassicurante quotidianità  del rapporto affettivo.
    Tornando nel dettaglio al caso de quo, gli attori, con atto di citazione, in qualità di eredi della anziana signora, evocavano in giudizio le convenute, per chiedere, la condanna delle stesse, alternativamente o in solido, al risarcimento dei danni subiti a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, con aumento per la personalizzazione a titolo di danno morale, entrambi iure hereditatis nonché al ristoro del danno iure proprio, per la perdita del rapporto parentale.
    A sostegno della domanda risarcitoria esponevano che la madre, dalla salute già compromessa da una serie di importanti patologie, era ricoverata presso una residenza sanitaria assistenziale per anziani, allorché, veniva portata al di fuori della struttura con automezzo, per effettuare dei controlli medici.
    Al rientro, fintantoché veniva riaccompagnata con l'ausilio di una carrozzina, un piede scivolava dalla pedana poggiapiedi, andandosi ad incastrare tra quest'ultima ed il pavimento, cagionando, per come poi accertato, la frattura e il drastico peggioramento dello stato di salute della danneggiata, che purtroppo decedeva.
    L'evento traumatico, sebbene non fosse la conseguenza diretta del decesso, purtuttavia aveva aggravato il quadro clinico e peggiorato la qualità di vita dell'anziana signora, ragion per cui, esperito in modo infruttuoso il tentativo di risolvere la posizione in via stragiudiziale, gli eredi legittimi della deceduta avevano instaurato il giudizio, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dalla defunta madre, iure proprio e iure hereditatis.
    A questo punto é importante evidenziare che in caso di morte di un congiunto a seguito di un sinistro, i familiari possono far valere la lesione degli interessi alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nell'ambito della tutela collegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
  • La decisione del Tribunale di Catanzaro
    La sentenza del Tribunale di Catanzaro, permette di soffermarsi sulla responsabilità contrattuale nei confronti del paziente propria della struttura sanitaria (6), che comprende che l'assunzione delle obbligazioni che gravano a carico della seconda.
    Sul punto "l'obbligazione dell'ente sanitario non si esaurisce nella mera prestazione delle cure mediche ed alberghiere, ma include la protezione della persona destinataria dell'assistenza" (7).
    Pertanto la struttura sanitaria risponde sempre contrattualmente delle obbligazioni assunte inerenti la tutela e la sicurezza del paziente all'interno dei presidi sanitari (art. 7, L. n.24/2017) (8).
    Ebbene "l'adeguata sorveglianza del paziente rientra anch'essa, nella diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c." (9) stante le precipue caratteristiche psico-fisiche dell'anziana signora e le cadute rientrano tra gli eventi avversi all'interno delle strutture sanitarie che possono determinare conseguenze immediate e tardive anche gravi fino a condurre, come nel caso de quo alla morte del paziente (10).
    Nell'accertamento della responsabilità contrattuale per l'opera svolta dai sanitari della struttura, siano dipendenti o meno e in generale del personale ausiliario, la sentenza in esame richiama un principio di diritto ben cristallizzato, ossia "il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o col pose, che a costoro, sula base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio cuius commoda ius et incommoda" (11).
    Anzidetto non ha rilevanza determinante il luogo in cui si verifica l'evento, trattandosi di aree pertinenti alla struttura sanitaria.
    E proprio in considerazione di tutto quanto sinora esposto che la qualificazione della responsabilità civile della struttura sanitaria come rapporto contrattuale, comporta l'applicazione delle regole di riparto in tema di onere della prova previste dalla disciplina della responsabilità contrattuale. Nello specifico in capo alla struttura sanitaria vi è l'onere di provare il corretto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere l'obbligazione contrattuale; mentre in capo al paziente vi è l'onere di provare innanzitutto il danno da inadempimento contrattuale su cui viene chiesto il risarcimento e dipoi l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno subito. Quanto all'accertamento del nesso causale si ricorre al criterio, della "causalità debole" o del "più probabile che non", soglia probabilistica più bassa di quella penalistica "dell'elevata probabilità logica o credibilità razionale".
    Per cui "qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile" (12).
    Pertanto il Tribunale di Catanzaro conclude accogliendo la domanda degli attori, condannando al pagamento dei danni l'assicurazione della convenuta, oltre alle spese di giudizio e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.

  • Note dell'articolo
(1)    Ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1620; Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. 1, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. civ., sez. Il, n. 1698

(2)    Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5 novembre 2020

(3)    Cass. civ., sez. 1, 3 febbraio 2012, n. 1620; Cass. civ., sez.III, 13 aprile 2007, n. 8826

(4)    Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007 n. 13953

(5)    Cass. civ., sez III,16 maggio 2000, n. 6318; Donelli - Gabbrielli, Responsabilità medica nelle infezioni Ospedaliere, Profili giuridici e medico- legali, Maggioli Editore, 2018

(6)    vedasi Legge 8 marzo 2017 n. 24. cd. Gelli Bianco

(7)    in tal senso Cass. civ. Ord. n. 9714/2020, Cass. civ. sen. n. 22331/2014, Cass. civ. sen. n. 5067/2010

(8)    Chindemi, Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata, Altalex Editore, 2018

(9)    sentenza Tribunale Catanzaro, Sez. II, n. 560/2023

(10)    cfr. Prevention of fall and fall injuries in the older adult, 2002

(11)    Cass n. 4298 del 14/02/2019

(12)    Cass. Ordinanza n. 41933 del 29/2/2021