Marciapiede dissestato? Questo caso ti svela come far pagare l’Ente pubblico!

Responsabilità dell'Ente per difetto di manutenzione stradale: il Tribunale accoglie la domanda del danneggiato
Responsabilità dell'Ente per difetto di manutenzione stradale: il Tribunale accoglie la domanda del danneggiato

La responsabilità dell'ente pubblico per la manutenzione delle strade è un tema di grande rilevanza, soprattutto in caso di sinistri causati da difetti strutturali del manto stradale o del marciapiede. Un recente caso deciso dal Tribunale ha ribadito i principi chiave in materia, sancendo la responsabilità dell'ente per omessa manutenzione e riconoscendo un risarcimento al danneggiato.

Il caso: caduta causata da un marciapiede dissestato

Il caso riguarda un pedone, Tizio, che alle ore 19:45 percorreva a piedi un'area urbana. Nel mettere piede su un cordolo in cemento del marciapiede, questo improvvisamente si staccava, causandone la caduta. L'incidente ha provocato un trauma distorsivo al piede e alla caviglia destra con frattura della base del quinto metatarso.

Ritenendo che la causa del sinistro fosse imputabile alla mancata manutenzione della strada e all'assenza di segnalazioni di pericolo, Tizio ha citato in giudizio l'Ente competente, chiedendo il risarcimento integrale dei danni subiti. L'Ente, dal canto suo, si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.

La decisione del Tribunale: responsabilità oggettiva dell'Ente

Il Tribunale ha accolto la domanda attorea sulla base dell'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità oggettiva del custode. Questo principio stabilisce che il danneggiato deve solo provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito. L'Ente, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed eccezionale, cosa che non è avvenuta.

Il Giudice ha sottolineato che:

  • La presunzione di responsabilità del proprietario della strada può essere superata solo se il danno è avvenuto per colpa esclusiva del danneggiato o per una causa estranea alla sfera di custodia dell'ente;
  • Per escludere la responsabilità dell'ente, il comportamento del danneggiato deve essere imprevedibile e abnorme;
  • Nel caso specifico, la condotta del pedone non può essere considerata abnorme, in quanto il tratto di marciapiede era destinato al transito pedonale e il rischio di caduta era elevato a causa delle condizioni di dissesto.

Concorso di colpa del danneggiato

Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa del 20% in capo al danneggiato. Infatti, Tizio era consapevole del cattivo stato del marciapiede, che presentava lesioni visibili e diffuse. Di conseguenza, avrebbe dovuto adottare maggiore prudenza nell'attraversamento.

Conclusioni: un importante principio di tutela per i cittadini

Questo caso conferma l'importanza dell'obbligo di manutenzione delle infrastrutture pubbliche da parte degli enti responsabili. La sentenza riafferma il principio secondo cui l'ente pubblico non può sottrarsi alle proprie responsabilità in presenza di situazioni di pericolo prevedibili e prevenibili.

Per i cittadini coinvolti in incidenti simili, questa decisione rappresenta un importante precedente: in caso di danni derivanti da carenze manutentive, è possibile ottenere un risarcimento, salvo un'eventuale riduzione per concorso di colpa in caso di condotta imprudente.

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