1. Introduzione: una domanda frequente nelle coppie conviventi
La fine di una relazione tra genitori non sposati solleva spesso una preoccupazione immediata: che cosa succede ai figli? Molti genitori temono che l’assenza di matrimonio comporti un trattamento giuridico diverso rispetto alle coppie coniugate, soprattutto in tema di affido condiviso, mantenimento e decisioni educative.
L’ordinamento italiano, però, ha da tempo superato ogni distinzione fondata sullo status matrimoniale dei genitori. Oggi i figli godono delle stesse tutele, indipendentemente dal fatto che siano nati da matrimonio, da una convivenza di fatto o da una relazione cessata.
Questo articolo chiarisce come funziona l’affido condiviso tra genitori non sposati, quali sono i riferimenti normativi essenziali e quali strumenti sono disponibili per regolare i rapporti genitoriali nel superiore interesse del minore.
2. Quadro normativo: gli artt. 337-bis e ss. c.c.
Il punto di riferimento è rappresentato dagli artt. 337-bis e seguenti del codice civile, introdotti con la riforma della filiazione, che disciplinano in modo unitario i provvedimenti riguardanti i figli.
L’art. 337-bis c.c. afferma un principio cardine: in tutti i procedimenti relativi ai figli, il giudice deve adottare i provvedimenti con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore. Nessuna norma distingue tra genitori sposati e non sposati.
L’art. 337-ter c.c. stabilisce come regola generale l’affidamento condiviso, imponendo al giudice di valutare prioritariamente la possibilità che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo equilibrato e continuativo.
Il sistema è quindi identico per:
- figli di coppie coniugate;
- figli di coppie conviventi;
- figli di genitori che non hanno mai convissuto.
3. Affido condiviso e collocamento: una distinzione necessaria
Uno degli equivoci più diffusi riguarda la sovrapposizione tra affido condiviso e collocamento del minore.
Affido condiviso
L’affido riguarda la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale. Con l’affido condiviso:
- entrambi i genitori partecipano alle decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, educazione);
- entrambi conservano pari diritti e doveri verso il figlio;
- nessun genitore è considerato “secondario”.
Collocamento
Il collocamento, invece, riguarda la residenza abituale del minore. Anche in presenza di affido condiviso, il giudice può stabilire che il figlio sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori, regolando i tempi di permanenza presso l’altro.
Affido condiviso e collocamento non coincidono: il primo attiene alla responsabilità , il secondo all’organizzazione pratica della vita del minore.
4. Diritti e doveri dei genitori non sposati
I genitori non sposati esercitano la responsabilità genitoriale alle stesse condizioni dei genitori coniugati. In particolare:
- entrambi devono mantenere, istruire ed educare il figlio;
- entrambi devono rispettare il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con ciascun genitore;
- entrambi rispondono delle decisioni pregiudizievoli per il figlio.
Sul piano dell’identità personale del minore, va ricordata la recente giurisprudenza costituzionale sul cognome dei figli. Con la sentenza Corte cost. n. 131/2022, è stato affermato il principio secondo cui il figlio ha diritto a un cognome che rifletta la pari responsabilità genitoriale, superando automatismi fondati su modelli familiari tradizionali. Il principio si applica a tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori.
5. Casa familiare, mantenimento e decisioni educative
Casa familiare
L’assegnazione della casa familiare non dipende dal matrimonio, ma dall’interesse dei figli. Anche tra genitori non sposati, la casa può essere assegnata al genitore presso cui i figli sono collocati prevalentemente, al fine di garantire stabilità abitativa.
Mantenimento
Il mantenimento dei figli è regolato dall’art. 337-ter c.c. e deve essere proporzionato:
- alle risorse economiche di ciascun genitore;
- ai tempi di permanenza presso ciascuno;
- alle esigenze attuali del minore.
Può essere previsto un assegno periodico oppure una ripartizione diretta delle spese, sempre nell’interesse del figlio.
Decisioni educative
Le decisioni di maggiore interesse devono essere assunte congiuntamente. In caso di disaccordo, ciascun genitore può ricorrere al giudice, che valuterà la soluzione più idonea per il minore.
6. La Legge Cirinnà : cosa incide e cosa no
La Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà ) ha disciplinato le unioni civili e le convivenze di fatto, riconoscendo diritti e doveri tra adulti conviventi.
È importante precisare che la Legge Cirinnà non disciplina l’affido dei figli né introduce regole autonome in materia di responsabilità genitoriale. I rapporti genitori-figli restano integralmente regolati dagli artt. 337-bis e ss. c.c.
La legge rileva solo indirettamente, ad esempio:
- nel riconoscimento della convivenza di fatto;
- in alcuni profili patrimoniali tra i conviventi;
- nella cornice giuridica della famiglia non fondata sul matrimonio.
Attribuirle effetti diretti sull’affido sarebbe tecnicamente scorretto.
7. Accordi stragiudiziali e ricorso al Tribunale (Riforma Cartabia)
I genitori non sposati possono regolare i rapporti relativi ai figli:
- mediante accordi stragiudiziali, se vi è collaborazione;
- attraverso la negoziazione assistita, oggi espressamente prevista anche in materia di famiglia;
- con ricorso al Tribunale, quando manca l’accordo.
La Riforma Cartabia ha razionalizzato i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, accentuando il ruolo degli strumenti consensuali e la centralità dell’interesse del minore.
Gli accordi, per essere efficaci, devono essere conformi alla legge e sottoposti al controllo dell’autorità giudiziaria quando richiesto.
8. Conclusione
L’affido condiviso tra genitori non sposati è oggi la regola, non l’eccezione. Il diritto di famiglia italiano tutela i figli in modo uniforme, prescindendo dal modello familiare scelto dai genitori.
Comprendere la distinzione tra affido e collocamento, il ruolo delle norme codicistiche e i limiti delle leggi speciali consente di affrontare con maggiore consapevolezza una fase delicata, nella quale il parametro decisivo resta sempre l’interesse del minore.
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