1. Introduzione: il problema della tutela digitale
L’uso dei social media da parte di minori è un fenomeno diffuso e spesso precoce. Foto pubblicate senza consenso, profili aperti prima dell’età consentita, contenuti lesivi della dignità personale: la dimensione digitale espone i figli a rischi giuridici concreti.
Molti genitori si chiedono quali siano i propri obblighi e quali responsabilità possano derivare da comportamenti online dei figli o da contenuti pubblicati dagli stessi genitori. Il diritto italiano offre un quadro normativo preciso, fondato sulla responsabilità genitoriale, sulla tutela della privacy e sulla protezione dell’identità personale del minore.
2. Responsabilità genitoriale e dovere di vigilanza
La responsabilità genitoriale comporta doveri di educazione, istruzione e vigilanza. Gli artt. 337-bis e ss. c.c. pongono al centro l’interesse morale e materiale del minore, principio che si estende anche alla dimensione digitale.
Accanto a ciò, l’art. 2048 c.c. disciplina la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori non emancipati. Se un minore diffonde contenuti offensivi, diffamatori o lesivi dell’immagine altrui tramite social network, i genitori possono essere chiamati a rispondere civilmente per omessa vigilanza, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto.
La vigilanza non si esaurisce nel controllo tecnico dei dispositivi, ma implica un’educazione consapevole all’uso corretto degli strumenti digitali.
3. Pubblicazione di immagini dei figli: limiti giuridici
Un profilo particolarmente delicato riguarda la pubblicazione di fotografie o video dei figli da parte dei genitori (fenomeno noto come “sharenting”).
La tutela si fonda su più livelli normativi:
- diritto all’immagine (art. 10 c.c.);
- normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR);
- Codice Privacy (D.lgs. 196/2003 come modificato).
Il minore è titolare di diritti autonomi alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. L’esposizione eccessiva sui social può integrare una violazione della sua dignità e identità digitale.
In caso di conflitto tra genitori separati, la pubblicazione di immagini del figlio richiede il consenso di entrambi, trattandosi di decisione di maggiore interesse rientrante nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
4. Età minima e consenso al trattamento dei dati
In Italia, l’età minima per prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali nei servizi della società dell’informazione è fissata a 14 anni.
Al di sotto di tale soglia, l’iscrizione a piattaforme social richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assenza di controllo può esporre i genitori a responsabilità indirette in caso di utilizzo improprio della piattaforma.
L’obbligo non è solo formale: i genitori devono verificare che il minore comprenda rischi legati a privacy, cyberbullismo, diffusione incontrollata di immagini e dati personali.
5. Cyberbullismo e responsabilità civile
La Legge n. 71/2017 disciplina il fenomeno del cyberbullismo, prevedendo strumenti di tutela rapida per le vittime minorenni.
Se un figlio compie atti di cyberbullismo, oltre alla responsabilità personale del minore, può configurarsi una responsabilità civile dei genitori per omessa vigilanza. Analogamente, se il minore è vittima, i genitori hanno il dovere di attivarsi tempestivamente per richiedere la rimozione dei contenuti e segnalare i fatti alle autorità competenti.
La dimensione digitale non attenua, ma amplifica la rilevanza giuridica delle condotte.
6. Genitori separati e decisioni sull’uso dei social
In caso di separazione o divorzio, l’affido condiviso comporta che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano assunte congiuntamente.
L’uso dei social media può rientrare tra tali decisioni quando incide significativamente sulla sicurezza o sull’immagine del minore. In caso di disaccordo, ciascun genitore può rivolgersi al giudice affinché valuti la soluzione più conforme all’interesse del figlio.
Il criterio guida resta sempre quello indicato dagli artt. 337-bis e ss. c.c.: tutela prioritaria dell’interesse del minore.
7. Profili penali e reputazionali
Determinati comportamenti online possono integrare reati, tra cui:
- diffamazione aggravata tramite mezzo di pubblicità;
- trattamento illecito di dati;
- sostituzione di persona.
La diffusione incontrollata di contenuti può avere conseguenze permanenti sulla reputazione del minore, incidendo su percorsi scolastici e professionali futuri.
La prevenzione assume quindi una funzione centrale nella gestione della responsabilità genitoriale digitale.
8. Strumenti di tutela
I genitori possono:
- richiedere la rimozione di contenuti lesivi alle piattaforme;
- presentare segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali;
- agire in sede civile per il risarcimento del danno;
- ricorrere al giudice in caso di conflitto tra genitori.
L’intervento tempestivo riduce l’impatto dei contenuti diffusi online, considerata la rapidità di propagazione delle informazioni digitali.
9. Ruolo dell’avvocato di famiglia
L’avvocato specializzato in diritto di famiglia e tutela dei minori:
- valuta i profili di responsabilità civile e privacy;
- assiste nella redazione di accordi tra genitori sull’uso dei social;
- supporta nelle procedure di rimozione e nelle azioni giudiziali;
- fornisce consulenza preventiva per ridurre il rischio legale.
10. Conclusione
La presenza dei minori sui social media comporta una responsabilità giuridica concreta per i genitori. Educazione digitale, vigilanza proporzionata e rispetto della normativa sulla privacy rappresentano strumenti essenziali per tutelare identità, dignità e sicurezza dei figli.
Nel diritto italiano, la protezione del minore prevale su ogni altra considerazione, anche nella dimensione virtuale.
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