Diritti dell'affittuario in caso di muffa nell'appartamento
Qualora l'unità immobiliare oggetto di locazione manifesti segni di umidità e odore di muffa, sorge la questione se vi sia la possibilità di interrompere il versamento del canone di locazione. In simili circostanze, la normativa offre una serie di disposizioni a tutela dell'affittuario. Durante il periodo di locazione, è nell'interesse dell'inquilino evitare controversie con il locatore e mantenere l'immobile in condizioni adeguate, compresa la gestione di eventuali piccole riparazioni. Tuttavia, potrebbe verificarsi la comparsa di muffa all'interno dell'abitazione durante il corso del contratto di affitto. In tali situazioni, è fondamentale comprendere i diritti e doveri stabiliti dalla legge al fine di gestire la questione senza ulteriori complicazioni.

Il rapporto di locazione, regolato da un contratto a prestazioni corrispettive, implica obblighi reciproci tra locatore e conduttore. Tra gli impegni dell'affittuario figura senza dubbio il pagamento regolare del canone di locazione come concordato nel contratto. D'altro canto, il Codice Civile impone al locatore una serie di responsabilità riguardanti lo stato manutentivo dell'immobile locato e il godimento pacifico dell'unità abitativa durante il periodo di locazione.

Diritti dell'affittuario in caso di muffa nell'appartamento Avvocato Amaranto

La presenza di muffa può sollevare questioni relative all'adempimento degli obblighi del locatore, poiché l'articolo 1575 del Codice Civile sancisce che il locatore è tenuto a consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione e a garantire un uso sicuro dell'abitazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale dovere si estende anche alla prevenzione di rischi per la salute degli inquilini, includendo potenzialmente la presenza di muffa.

Inoltre, il Codice Civile (articolo 1576) stabilisce che le spese di piccola manutenzione ordinaria sono a carico dell'affittuario, mentre quelle relative a riparazioni più significative sono responsabilità del locatore. In base alla sentenza n. 1618 del 2023 del Tribunale di Torino, interventi volti alla rimozione della muffa non rientrano tra le spese di manutenzione ordinarie a carico dell'affittuario.

Tuttavia, la responsabilità finanziaria per la rimozione della muffa dipende dalla causa che ha determinato la sua comparsa. Se la muffa è risultato della negligenza dell'inquilino nella cura dell'immobile, è quest'ultimo a doverne sopportare i costi. Al contrario, se la muffa è derivata da cause al di fuori del controllo dell'affittuario, come infiltrazioni provenienti da altre unità, il locatore è tenuto a intervenire.

La possibilità di sospendere il pagamento del canone di locazione dipende dalle circostanze specifiche. In caso di inabitabilità totale dell'immobile a causa della presenza di muffa, l'affittuario potrebbe essere legittimato a interrompere il versamento del canone. Tuttavia, è essenziale seguire le procedure legali appropriate, evitando di agire unilateralmente per evitare il rischio di essere considerati inadempienti.

Se l'abitazione è diventata inabitabile solo in parte a causa della muffa, l'affittuario potrebbe richiedere una riduzione del canone di locazione mensile. È tuttavia necessario concordare tale riduzione con il locatore o avviare un'azione legale per ottenere la sospensione o la riduzione del canone.

In conclusione, la legge riconosce all'affittuario dei diritti in caso di presenza di muffa, ma è fondamentale esercitarli nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi contrattuali per evitare conseguenze legali con il locatore.


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